Amministrazione trasparente
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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 35, c. 3Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 35, c. 3
Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli
sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43,
71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni
procedenti.
Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive
Con il termine AUTOCERTIFICAZIONE si indica le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo
definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative
relative a stati, qualità personali e fatti.
Tali dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dall'articolo
46 del DPR 445/2000
.
L'AUTOCERTIFICAZIONE deve essere accettata da tutte le amministrazioni pubbliche, comprese
Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni.
Soggetti privati (aziende, società, ecc) che gestiscono o hanno in concessione servizi
pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc.(ad esempio
Enel, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane) nei rapporti con l'utenza..
Gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni etc.), notai e tribunali non
sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
L'AUTOCERTIFICAZIONE è consentita ai cittadini italiani e comunitari. Per quanto riguarda i
cittadini extracomunitari, è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le
dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
soggetti pubblici italiani.
Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed egli è
tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle
sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal
provvedimento adottato.
Modelli di autocertificazione
Per usufruire delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni è possibile utilizzare i
seguenti modelli:
- per uso comune
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato
- per situazioni particolari
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da chi non sa o non può
firmare
- modelli di autocertificazione telematica
Puoi collegarti al
sito comuni.it
e compilare on line la tua autocertificazione
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consistono in una dichiarazione di
conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi.
Tali dichiarazioni sostitutive sono regolate dall' articolo
47 del DPR
445/2000
Non è necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano rese da chi non sa o non può firmare.
Autentica e imposta di bollo
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
•quando sono rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non
vanno autenticate;
•quando sono rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo.
Le amministrazioni sono tenute a svolgere idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti,
fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
Modelli di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
Per usufruire delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà è possibile utilizzare i
seguenti modelli:
• di uso comune
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre alla pubblica
amministrazione o a gestori di pubblico servizio
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre a privati
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia all'originale
da produrre alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio
modello per la dichiarazione telematica
Link al
sito comuni.it
per compilare on line l'atto di notorietà