Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 35, c. 3

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati


Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 35, c. 3
Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive

Con il termine AUTOCERTIFICAZIONE si  indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti.

Tali dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dall'articolo 46 del DPR 445/2000 .

L'AUTOCERTIFICAZIONE deve essere accettata da tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni.
Soggetti privati (aziende, società, ecc) che gestiscono o hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc.(ad esempio Enel, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane) nei rapporti con l'utenza..

Gli altri soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni etc.), notai e tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.

L'AUTOCERTIFICAZIONE è consentita ai cittadini italiani e comunitari. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed egli è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.

Modelli di autocertificazione

Per usufruire delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni è possibile utilizzare i seguenti modelli:

- per uso comune

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

- per situazioni particolari

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da chi non sa o non può firmare

- modelli di autocertificazione telematica

Puoi collegarti al sito comuni.it  e compilare on line la tua autocertificazione
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà


 Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi.

Tali dichiarazioni sostitutive sono regolate dall' articolo 47 del DPR 445/2000

Non è necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.

Autentica e imposta di bollo

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
•quando sono rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non vanno autenticate;
•quando sono rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo.

Le amministrazioni sono tenute a svolgere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

Modelli di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Per usufruire delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà è possibile utilizzare i seguenti modelli:
• di uso comune

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre a privati


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia all'originale da produrre alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio

modello per la dichiarazione telematica

Link al sito comuni.it  per compilare on line l'atto di notorietà