ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

 

Chi sono i beneficiari?
Le famiglie che hanno almeno tre figli minori a carico e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2014).

 

Quali sono i requisiti?
- Cittadinanza italiana o comunitaria e residenza nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno.

 

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

 

Come si presenta la domanda?
Alla domanda di assegno al nucleo vanno allegati l’attestazione ISEE, la dichiarazione sostitutiva unica, la fotocopia di un documento di identità valido.

 

Per accedere all'assegno i nuclei familiari con almeno tre figli minori è necessario presentare la domanda presso il Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2014).

 

Scarica il modulo richiesta assegno di maternità e assegno al nucleo familiare: