ASSEGNO DI MATERNITA'

 L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

 

Chi sono i beneficiari?

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

 

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

 

Possono presentare la domanda le madri cittadine italiane, cittadine comunitarie, cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (anche il figlio non nato in Italia o non cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

 

Quali sono i requisiti?

Assenza di trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o beneficio di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).


Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede inoltre che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

 

Come si presenta la domanda?
Per accedere all'assegno di maternità è necessario presentare la richiesta presso il Comune entro sei mesi dalla nascita del figlio.

 

Alla domanda di assegno di maternità vanno allegati l’a ttestazione ISEE, la dichiarazione sostitutiva unica, la fotocopia di un documento di identità valido, la fotocopia della carta di soggiorno per le cittadine extracomunitarie.

 

Scarica il modulo richiesta assegno di maternità e assegno al nucleo familiare: