ANAGRAFE CANINA

 
La Legge Regionale n. 20/2012 recante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione"  dispone che i cittadini, qualora  fossero proprietari o detentori di un cane, devono obbligatoriamente procedere all’inoculazione all’animale del relativo microchip:
 
  • entro il 60° giorno di vita dell'animale;
  • entro dieci giorni dalla data dell'acquisto o d’ inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti nella banca dati dell'anagrafe canina regionale (BDR) o che siano di provenienza estera.
 
In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

  

 Le operazioni relative possono essere effettuate presso il Servizi Veterinario o presso un veterinario autorizzato di fiducia che trasmetterà una copia del certificato d’iscrizione del cane all’Ufficio anagrafe degli animali d’affezione del Comune di residenza del detentore
(Modello 1 accompagnato dal certificato di registrazione in anagrafe).
 
Qualora l’animale fosse già in possesso del microchip si ricorda che, ai sensi della suddetta normativa, il proprietario o il detentore hanno l'obbligo di denunciare presso l’Ufficio anagrafe degli animali d’affezione del Comune di residenza, entro 10 giorni, il verificarsi dei seguenti eventi utilizzando il Modello 2:
  • lo smarrimento del cane;
  • la sottrazione del cane, allegando copia di denuncia all'autorità giudiziaria;
  • la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
  • la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
  • la variazione di residenza;
  • la rinuncia alla detenzione.
 
Nell’eventualità che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato o restituito, il detentore è tenuto a darne notificazione al Comune di residenza utilizzando il Modello 3.

   

Riferimenti normativi:
 
L.R. 20/2012
 
Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2013, n. 20

     

Modulistica:
 

Modello 1

 

Modello 2

 

Modello 3

 

  

Per approfondimenti:  

     

A partire dal primo  marzo 2015 per la registrazione degli animali d'affezione nella Banca Dati Regionale (BDR) ci si potrà rivolgere esclusivamente  ai veterinari pubblici delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari libero professionisti autorizzati e accreditati.