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ANAGRAFE CANINA
La Legge Regionale n. 20/2012 recante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di
affezione" dispone che i cittadini, qualora fossero proprietari o detentori di un cane,
devono obbligatoriamente procedere all’inoculazione all’animale del relativo
microchip:
- entro il 60° giorno di vita dell'animale;
- entro dieci giorni dalla data dell'acquisto o d’ inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti nella banca dati dell'anagrafe canina regionale (BDR) o che siano di provenienza estera.
In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
Le operazioni relative possono essere effettuate presso il Servizi Veterinario o presso
un veterinario autorizzato di fiducia che trasmetterà una copia del certificato d’iscrizione del
cane all’Ufficio anagrafe degli animali d’affezione del Comune di residenza del detentore
(Modello 1 accompagnato dal certificato di registrazione in anagrafe).
Qualora l’animale fosse già in possesso del microchip si ricorda che, ai sensi della suddetta
normativa, il proprietario o il detentore hanno l'obbligo di denunciare presso l’Ufficio anagrafe
degli animali d’affezione del Comune di residenza,
entro 10 giorni, il verificarsi dei seguenti eventi utilizzando il Modello 2:
- lo smarrimento del cane;
- la sottrazione del cane, allegando copia di denuncia all'autorità giudiziaria;
- la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- la variazione di residenza;
- la rinuncia alla detenzione.
Nell’eventualità che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato o restituito, il
detentore è tenuto a darne notificazione al Comune di residenza utilizzando il Modello 3.
Riferimenti normativi:
L.R. 20/2012
Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2013, n. 20
Modulistica:
Per approfondimenti:
A partire dal primo marzo 2015 per la registrazione degli animali d'affezione nella Banca Dati Regionale (BDR) ci si potrà rivolgere esclusivamente ai veterinari pubblici delle Aziende per i Servizi Sanitari o a veterinari libero professionisti autorizzati e accreditati.