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AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1°gennaio 2012 entra in vigore la nuova disposizione della L. 12 novembre 2011, n. 183 che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzati solo nei rapporti fra privati e debbano riportare a pena di nullità la dicitura:"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Normativa di riferimento:

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Legge 12 novembre 2011, n. 183 art. 15,

 

Si possono autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

 
  •  Data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento diritti civili e politici
  • Stato di famiglia
  • Stato civile
  • Esistenza in vita
  • Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da una pubblica amministrazione
  • Appartenenza ad ordini professionali
  • Titolo di studio, esami sostenuti
  • Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica
  • Situazione reddituale o economica anche a fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • Possesso e numero di codice fiscale  e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nel'archivio dell'Anagrafe Tributaria
  • Stato di disoccupazione
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione
  • Qualità di studente
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari
  • Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili  e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • Qualità di vivenza a carico
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
  • Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

   

La possibilità di avvalersi dell'autocertificazione non è mai ammessa per i  seguenti certificati:

medici,

sanitari,

veterinari,

di origine,

di conformità CE,

marchi o brevetti.