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MATRIMONIO
Chi intende sposarsi deve rivolgersi direttamente all'Ufficio Stato Civile del Comune di residenza per chiedere le pubblicazioni di matrimonio.
L'atto di pubblicazione resta affisso all'Albo Pretorio per otto giorni consecutivi.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo la pubblicazione e comunque non oltre i 180 giorni.
Il matrimonio civile viene celebrato nel Comune ove è stata fatta richiesta di pubblicazione; è
possibile però sposarsi in altro Comune su delega rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune ove hanno avuto luogo le pubblicazioni di matrimonio.
I futuri sposi, dopo aver fissato l'appuntamento per la celebrazione del rito, devono
segnalare all'ufficio la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).
Nel giorno ed ora prefissati gli sposi si recano nel luogo ove si terrà la cerimonia
accompagnati da due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Tutti devono essere muniti di documento d'identificazione valido.
L'Ufficiale dello Stato Civile legge gli articoli del Codice Civile (143, 144 e 147) e chiede agli sposi di esprimere la volontà di unirsi in matrimonio. A risposta affermativa, il Sindaco o un suo delegato leggono l'atto di matrimonio che viene sottoscritto dagli sposi e dai testimoni.
SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE IN COMUNE
Dall'11 dicembre 2014, data dell'entrata in vigore dell'articolo 12 della Legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non può contenere alcun riferimento a patti relativi a rapporti patrimoniali (economici e/o finanziari)
L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
I coniugi, o uno solo di essi, devono contattare il Comune per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'ufficio, una volta acquisiti tutti i documenti necessari al procedimento, contatta gli interessati per concordare la data della redazione dell'accordo.
In tale occasione i coniugi sono tenuti a corrispondere l'importo di €16,00 quale contributo fisso previsto dall'art. 12, comma 6, della legge n.162/2014
Entrambi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno e orario concordato, all'Ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.