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AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 1°gennaio 2012 entra in vigore la nuova disposizione della L. 12 novembre 2011, n. 183 che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzati solo nei rapporti fra privati e debbano riportare a pena di nullità la dicitura:"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".Normativa di riferimento:
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Legge 12 novembre 2011, n. 183 art. 15,
Si possono autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento diritti civili e politici
- Stato di famiglia
- Stato civile
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da una pubblica amministrazione
- Appartenenza ad ordini professionali
- Titolo di studio, esami sostenuti
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche a fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Possesso e numero di codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nel'archivio dell'Anagrafe Tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
La possibilità di avvalersi dell'autocertificazione non è mai ammessa per i seguenti certificati:
medici,
sanitari,
veterinari,
di origine,
di conformità CE,
marchi o brevetti.
- AUTOCERTIFICAZIONE GENERICA
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
- STATO DI FAMIGLIA
- RESIDENZA
- CITTADINANZA
- DIRITTI CIVILI POLITICI
- ESISTENZA IN VITA
- NASCITA
- NASCITA DEL FIGLIO RESA DAL GENITORE
- STATO CIVILE
- TITOLO DI STUDIO